P. Q. M.
   Visto l'art 23 della legge n. 87/1953;
   Su    richiesta    dell'attore;    solleva    la    questione    di
 costituzionalita',   da   ritenere  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, dell'art. 3, comma 65, della legge 23  dicembre  1996,  n.
 662,  limitatamente  alla parte in cui prevede che "si applicano, per
 la   liquidazione   del   danno,   i   criteri   di    determinazione
 dell'indennita' di cui al comma primo, con esclusione della riduzione
 del 40%. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato
 del 10%", per contrasto con gli
  artt. 3, 42, 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Torino, addi' 26 maggio 1997.
                   Il giudice istruttore: Garibaldi
 97C0991