P. Q. M. Visto l'art 23 della legge n. 87/1953; Su richiesta dell'attore; solleva la questione di costituzionalita', da ritenere rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alla parte in cui prevede che "si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennita' di cui al comma primo, con esclusione della riduzione del 40%. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato del 10%", per contrasto con gli artt. 3, 42, 97 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 26 maggio 1997. Il giudice istruttore: Garibaldi 97C0991