P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 86;
   Solleva di ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  34-431  e 566 del c.p.p.; 138 disp. att. del c.p.p. per
 violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma;  25,  primo
 comma; 27, secondo comma della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il processo in corso;
   Ordina che a cura della  cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
     In Tivoli, cosi' pronunciata il 6 giugno 1997.
                           Il pretore: Croce
 97C1025