Tutto cio' premesso, la ricorrente provincia  autonoma  di  Trento,
 come  sopra  rappresentata  e  difesa chiede voglia l'eccellentissima
 Corte costituzionale dichiarare che spetta alla provincia autonoma di
 Trento a termini dell'art. 20, comma 1 dello Statuto e delle relative
 norme di attuazione, di esercitare nella provincia i poteri  previsti
 dall'art.  100  del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza in materia
 di  sospensione  della  licenza  degli  esercizi  pubblici;   nonche'
 consegentemente  annullare  la  sentenza del Consiglio di Stato, sez.
 IV, n. 625 del 6 giugno 1997, con la quale si nega tale competenza  e
 si  annulla  un  atto  che  ne  costituisce esercizio; per violazione
 dell'art. 20, comma 1,  dello  Statuto  e  delle  relative  norme  di
 attuazione.
     Padova-Roma, addi' 26 agosto 1997
           Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
 97C1048