Tutto cio' premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che spetta alla provincia autonoma di Trento a termini dell'art. 20, comma 1 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, di esercitare nella provincia i poteri previsti dall'art. 100 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza in materia di sospensione della licenza degli esercizi pubblici; nonche' consegentemente annullare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 625 del 6 giugno 1997, con la quale si nega tale competenza e si annulla un atto che ne costituisce esercizio; per violazione dell'art. 20, comma 1, dello Statuto e delle relative norme di attuazione. Padova-Roma, addi' 26 agosto 1997 Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi 97C1048