P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente di derogare al divario minimo di eta' di diciotto anni tra adottanti e adottandi, anche quando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, tale deroga sia necessaria per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai due rami del Parlamento. Roma, addi' 9 gennaio 1997 Il presidente: Corda 97C1054