P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della  legge  11  marzo
 1953,  n.  87,  dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
 relazione agli artt. 2,  30,  primo  e  secondo  comma,  e  31  della
 Costituzione,  la questione di  legittimita' costituzionale dell'art.
 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non  consente
 di derogare
  al  divario  minimo  di  eta'  di  diciotto  anni  tra  adottanti  e
 adottandi, anche quando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa
 in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, tale  deroga
 sia necessaria per evitare un danno grave  e non altrimenti evitabile
 ai minori;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente procedimento;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti e al Presidente del Consiglio dei  Ministri e
 comunicata ai due rami del Parlamento.
     Roma, addi' 9 gennaio 1997
                         Il presidente: Corda
 97C1054