P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 86;
   Solleva  di  ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
 degli artt. 34, 431 e 566 del c.p.p.; 138 disp. att. del  c.p.p.  per
 violazione  degli  artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo
 comma; 27, secondo comma, della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il processo in corso;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
     Tivoli, cosi' pronunciata il 16 giugno 1997
                           Il pretore: Croce
 97C1067