P. Q. M.
   Visti  ed  applicati l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
 1948 n.  1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con  riferimento
 all'art.   3   primo   comma  ed  all'art.  24  secondo  comma  della
 Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale,  rilevata
 di  ufficio,  concernente l'art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271
 (recante norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
 codice  di procedura penale) nella parte in cui e perche' non prevede
 che, nel procedimento davanti al pretore, il pubblico ministero debba
 notificare l'opposizione alla richiesta di archiviazione  degli  atti
 proposta  dalla  persona offesa dal reato (ovvero almeno dare notizia
 dell'avvenuta proposizione dell'opposizione) alla persona  sottoposta
 alle  indagini  preliminari,  con  contestuale  avvertimento che, nel
 termine  di  dieci  giorni  decorrente  da  quello  di  notificazione
 dell'opposizione   (o   della   comunicazione   della   sua  avvenuta
 proposizione) la persona sottoposta a indagini puo' prendere  visione
 degli   atti,  depositati  presso  la  procura  della  Repubblica,  e
 presentare proprie deduzioni difensive, anche con richiesta  motivata
 di  indagini  preliminari  su fatti e circostanze ad essa favorevoli,
 nonche' nella parte in cui e perche' non  dispone  che,  qualora  sia
 stata  proposta  opposizione  alla  richiesta  di  archiviazione,  il
 pubblico ministero, trasmetta gli atti al  giudice  per  le  indagini
 preliminari  dopo  la  presentazione  delle deduzioni difensive della
 persona sottoposta ad indagini, ovvero dopo la scadenza del termine a
 detta persona concesso per la presentazione delle sue  deduzioni,  in
 conformita'  a  quanto  stabilito,  per  il  procedimento  davanti al
 tribunale, dall'art. 126 del medesimo d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271;
   Sospende il procedimento penale;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  a  Pozzi Antonio, Teggi Ruggero e Bacchiani Franco, quali
 persone sottoposte ad indagini, a Scaglia Enrico, in proprio e  nella
 qualita'  di  legale  rappresentante della societa' "Eredi di Scaglia
 Nino" quale persona offesa ed al suo difensore avv.  Roberto  Chiossi
 di  Modena, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che il
 provvedimento  sia  comunicato  al  Presidente   del   Senato   della
 Repubblica  ed  al  Presidente  della  Camera  dei  deputati, nonche'
 notificato al pubblico ministero.
     Modena, addi' 7 aprile 1997
           Il giudice per le indagini preliminari: Gragnoli
 97C1076