P. Q. M. Visti ed applicati l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 primo comma ed all'art. 24 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale, rilevata di ufficio, concernente l'art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui e perche' non prevede che, nel procedimento davanti al pretore, il pubblico ministero debba notificare l'opposizione alla richiesta di archiviazione degli atti proposta dalla persona offesa dal reato (ovvero almeno dare notizia dell'avvenuta proposizione dell'opposizione) alla persona sottoposta alle indagini preliminari, con contestuale avvertimento che, nel termine di dieci giorni decorrente da quello di notificazione dell'opposizione (o della comunicazione della sua avvenuta proposizione) la persona sottoposta a indagini puo' prendere visione degli atti, depositati presso la procura della Repubblica, e presentare proprie deduzioni difensive, anche con richiesta motivata di indagini preliminari su fatti e circostanze ad essa favorevoli, nonche' nella parte in cui e perche' non dispone che, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, il pubblico ministero, trasmetta gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione delle deduzioni difensive della persona sottoposta ad indagini, ovvero dopo la scadenza del termine a detta persona concesso per la presentazione delle sue deduzioni, in conformita' a quanto stabilito, per il procedimento davanti al tribunale, dall'art. 126 del medesimo d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271; Sospende il procedimento penale; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a Pozzi Antonio, Teggi Ruggero e Bacchiani Franco, quali persone sottoposte ad indagini, a Scaglia Enrico, in proprio e nella qualita' di legale rappresentante della societa' "Eredi di Scaglia Nino" quale persona offesa ed al suo difensore avv. Roberto Chiossi di Modena, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che il provvedimento sia comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, nonche' notificato al pubblico ministero. Modena, addi' 7 aprile 1997 Il giudice per le indagini preliminari: Gragnoli 97C1076