P. Q. M.
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 24 settembre 1996 n.  409  nella
 parte  in  cui  non  consente  che alla regolarizzazione contributiva
 possano provvedere anche i soggetti che per qualunque motivo  abbiano
 perso  la  capacita'  patrimoniale  o la rappresentanza delle persona
 giuridica inadempiente, per contrasto con gli  artt.  3  e  27  della
 Costituzione;
   Sospende  il  processo in corso, dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale e ordina  che  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  a  cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
     Grumello del Monte, addi' 2 maggio 1997
                          Il pretore: Gaballo
 97C1078