P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 codice penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997 n. 234, per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 79 e 97, primo comma della Costituzione, per le ragioni esposte in motivazione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Si notifichi all'imputato, al p.m., alla parte offesa e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Si comunichi ai Presidenti delle due Camere. Bolzano, addi' 7 agosto 1997 Il giudice per le indagini preliminari: Mori 97C1122