P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara d'ufficio
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 323 codice penale, come sostituito dall'art.
 1  della  legge 16 luglio 1997 n. 234, per contrasto con gli artt. 3,
 primo e secondo comma, 79 e 97, primo comma della  Costituzione,  per
 le ragioni esposte in motivazione;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
   Si  notifichi  all'imputato,  al  p.m.,  alla  parte  offesa  e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. Si comunichi ai Presidenti
 delle due Camere.
     Bolzano, addi' 7 agosto 1997
              Il giudice per le indagini preliminari: Mori
 97C1122