P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale, che d'ufficio solleva, del combinato disposto degli artt. 71 e 72 c.p.p., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e mantiene la gia' disposta sospensione del processo; Ordina che il presente provvedimento sia, a cura della cancelleria, notificato al p.m., all'imputato, al suo difensore, ed al curatore speciale, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Avezzano, addi' 25 luglio 1997 Il pretore: Centofanti 97C1131