P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della  Costituzione,  1  della  legge  cost.  9
 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di
 legittimita'  costituzionale,  che  d'ufficio  solleva, del combinato
 disposto degli artt. 71 e 72 c.p.p., per contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e mantiene la gia' disposta sospensione del processo;
   Ordina che il presente provvedimento sia, a cura della cancelleria,
 notificato  al  p.m.,  all'imputato, al suo difensore, ed al curatore
 speciale, nonche' al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  e  sia
 comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Avezzano, addi' 25 luglio 1997
                        Il pretore: Centofanti
 97C1131