P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione all'art. 24 della Costituzione questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 318, 322-bis e 325 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Si comunichi alle parti (imputati, parti civili, responsabili civili e pubblico Ministero). Milano, addi' 9 giugno 1997 Il presidente: Arbasino Il giudice est.: Villa 97C1141