P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non manifestamente
 infondata in relazione all'art. 24 della  Costituzione  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 318,
 322-bis e 325 del codice di procedura penale, nella parte in cui  non
 prevedono  alcun  mezzo  di  impugnazione avverso il provvedimento di
 diniego del sequestro conservativo;
   Sospende il presente giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione
 alla Corte costituzionale degli atti del procedimento;
   Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento;
   Si  comunichi  alle  parti  (imputati,  parti  civili, responsabili
 civili e pubblico Ministero).
     Milano, addi' 9 giugno 1997
                        Il presidente: Arbasino
                                                Il giudice est.: Villa
 97C1141