LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sulla  controversia  di cui al
 seguente  fascicolo:  r.g.  fasc.  n.  3070/96  contenente:   appello
 principale  n.   3831/92 presentato a mano in data 11 maggio 1992 con
 ricevuta n.  248/92 dall'ufficio del registro di  Milano  1  Privati,
 (controparte:     Pitagora  S.p.a.,  legale  rappresentante  Borsella
 Valentino, residente a Rende  in  contrada  S.  Stefano),  contro  la
 decisione  n.  376/32/91  pronunciata  in  data  17 aprile 1991 (Atti
 citati:  avv.  di  accert.    n.  scad.  388294,  imposta:   registro
 (decisioni pronunciate dalla commissione tributaria di primo grado di
 Milano).
   Con  atto  registrato presso l'ufficio del registro di Milano il 28
 maggio 1987 al n. 30454, la Pitagora S.p.a. cedeva il ramo  d'azienda
 comprendente  determinati sistemi elettronici per l'elaborazione dati
 (hardware) ed i programmi operativi  (software)  con  il  diritto  di
 accedere  a  banche  dati  e  con possibilita' di collegare i sistemi
 mediante la sua rete internazionale offrendo percio'  ai  clienti  un
 servizio di elaborazione dati in time-sharing.
   La  cessione  era  avvenuta  al  prezzo  di  L. 1.329.579.224 cosi'
 ripartiti:
     beni materiali    L.   117.000.000
     crediti           L. 1.212.579.284
                       ----------------
     Totale            L. 1.329.579.284
   Per espressa disposizione delle parti il valore dell'avviamento non
 veniva  indicato nell'atto. L'ufficio registro di Milano procedeva ad
 un avviso di accertamento  ed  elevare  il  valore  finale  dei  beni
 portandolo   da   L.  1.329.579.284  a  L.  2.290.226.871;  indicando
 l'avviamento in L. 730.000.000; i crediti L. 1.340.226.879 ed i  beni
 materiali L. 220.000.000.
   L'avviamento  era  stato  calcolato  tenendo  conto  del  genere di
 attivita' esercitata,  del  grado  di  organizzazione  ed  efficienza
 raggiunto,  della  clientela  ceduta  e  della  redditivita' del ramo
 aziendale. Con ricorso depositato il   31  maggio  1989  la  Pitagora
 S.p.a.  si  opponeva  a  detto  avviso  di  accertamento  deducendone
 l'eccessivita' valore attribuito. La commissione tributaria di  primo
 grado  di  Milano,  con  decisione n. 376132/91 accoglieva il ricorso
 proposto dalla Pitagora S.p.a. ed annullava l'accertamento. L'azienda
 aveva presentato la documentata situazione dell'azienda.  La  stessa,
 inoltre,  aveva  avuto  un  calo  di  reddito  nel  triennio 85/87 e,
 percio', era stata costretta a cedere il suo ramo d'azienda senza  un
 corrispettivo  per  il  valore dell'avviamento. Contro tale decisione
 approvava l'ufficio facendo rilevare come  la  commissione  di  primo
 grado  non  avesse  considerato  tutti  gli elementi e riproponeva le
 motivazioni esposte in prima cura.
                              M o t i v i