LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sulla controversia di cui al seguente fascicolo: r.g. fasc. n. 3070/96 contenente: appello principale n. 3831/92 presentato a mano in data 11 maggio 1992 con ricevuta n. 248/92 dall'ufficio del registro di Milano 1 Privati, (controparte: Pitagora S.p.a., legale rappresentante Borsella Valentino, residente a Rende in contrada S. Stefano), contro la decisione n. 376/32/91 pronunciata in data 17 aprile 1991 (Atti citati: avv. di accert. n. scad. 388294, imposta: registro (decisioni pronunciate dalla commissione tributaria di primo grado di Milano). Con atto registrato presso l'ufficio del registro di Milano il 28 maggio 1987 al n. 30454, la Pitagora S.p.a. cedeva il ramo d'azienda comprendente determinati sistemi elettronici per l'elaborazione dati (hardware) ed i programmi operativi (software) con il diritto di accedere a banche dati e con possibilita' di collegare i sistemi mediante la sua rete internazionale offrendo percio' ai clienti un servizio di elaborazione dati in time-sharing. La cessione era avvenuta al prezzo di L. 1.329.579.224 cosi' ripartiti: beni materiali L. 117.000.000 crediti L. 1.212.579.284 ---------------- Totale L. 1.329.579.284 Per espressa disposizione delle parti il valore dell'avviamento non veniva indicato nell'atto. L'ufficio registro di Milano procedeva ad un avviso di accertamento ed elevare il valore finale dei beni portandolo da L. 1.329.579.284 a L. 2.290.226.871; indicando l'avviamento in L. 730.000.000; i crediti L. 1.340.226.879 ed i beni materiali L. 220.000.000. L'avviamento era stato calcolato tenendo conto del genere di attivita' esercitata, del grado di organizzazione ed efficienza raggiunto, della clientela ceduta e della redditivita' del ramo aziendale. Con ricorso depositato il 31 maggio 1989 la Pitagora S.p.a. si opponeva a detto avviso di accertamento deducendone l'eccessivita' valore attribuito. La commissione tributaria di primo grado di Milano, con decisione n. 376132/91 accoglieva il ricorso proposto dalla Pitagora S.p.a. ed annullava l'accertamento. L'azienda aveva presentato la documentata situazione dell'azienda. La stessa, inoltre, aveva avuto un calo di reddito nel triennio 85/87 e, percio', era stata costretta a cedere il suo ramo d'azienda senza un corrispettivo per il valore dell'avviamento. Contro tale decisione approvava l'ufficio facendo rilevare come la commissione di primo grado non avesse considerato tutti gli elementi e riproponeva le motivazioni esposte in prima cura. M o t i v i