P. Q. M.
   Ritenuta e dichiarata rilevante, non potendosi altrimenti  definire
 il  giudizio  indipendentemente  dalla risoluzione della questione, e
 non   manifestamente   infondata,   in   virtu'    delle    superiori
 considerazioni,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  del
 combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-bis, comma 2, del d.-l. 30
 settembre 1994, n. 564 per contrasto con gli artt. 3 e  27,  comma  2
 della  Costituzione,  laddove  stabilisce  che  la definizione non e'
 ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza
 dell'ufficio e' configurabile l'obbligo di denuncia  all'a.g.  per  i
 reati  di  cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 482/1982 e
 quando,  per  i  medesimi  reati,  risulta  essere  stato  presentato
 rapporto  dalla Guardia di finanza o risulta avviata l'azione penale,
 senza  prevedere  che  l'ufficio  debba  riformulare  la  proposta di
 accertamento  qualora,  su  segnalazione  dell'a.g.  penale   ovvero,
 alternativamente,  del  contribuente, e ad istanza di questo, risulti
 archiviato o altrimenti definito con sentenza di proscioglimento o di
 assoluzione il corrispondente procedimento penale, ordina che a  cura
 della  segreteria  vengano  immediatamente  trasmessi  gli  atti  del
 giudizio alla Corte costituzionale per la decisione  della  sollevata
 questione  di legittimita' costituzionale e che la presente ordinanza
 venga notificata alle parti  in  causa,  nonche'  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della
 Camera dei deputati.
   Sospende il giudizio in corso.
   Cosi' deciso in Verbania oggi 9 luglio 1997.
                        Il presidente: Genovese
                                                Il relatore: La Monaca
 97C1162