P. Q. M. Ritenuta e dichiarata rilevante, non potendosi altrimenti definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione, e non manifestamente infondata, in virtu' delle superiori considerazioni, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 2-bis, comma 2, del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 2 della Costituzione, laddove stabilisce che la definizione non e' ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio e' configurabile l'obbligo di denuncia all'a.g. per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 482/1982 e quando, per i medesimi reati, risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta avviata l'azione penale, senza prevedere che l'ufficio debba riformulare la proposta di accertamento qualora, su segnalazione dell'a.g. penale ovvero, alternativamente, del contribuente, e ad istanza di questo, risulti archiviato o altrimenti definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione il corrispondente procedimento penale, ordina che a cura della segreteria vengano immediatamente trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la decisione della sollevata questione di legittimita' costituzionale e che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso in Verbania oggi 9 luglio 1997. Il presidente: Genovese Il relatore: La Monaca 97C1162