P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma  21,  della  legge  28
 novembre  1996, n. 608, nella parte in cui dispone che "le assunzioni
 di personale con contratto di lavoro a tempo  determinato  effettuate
 dall'Ente   Poste   italiane   a   decorrere  dalla  data  della  sua
 costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non  possono  dar
 luogo  a  rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato e decedono allo
 scadere del termine finale di ciascun contratto"  per  contrasto  con
 l'art. 3 della Costituzione;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  comunicata alle parti e
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle Camere;
   Dispone la sospensione del presente giudizio.
     Livorno, addi' 18 marzo 1997
                         Il pretore: De Franco
 97C1169