P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui dispone che "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decedono allo scadere del termine finale di ciascun contratto" per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere; Dispone la sospensione del presente giudizio. Livorno, addi' 18 marzo 1997 Il pretore: De Franco 97C1169