ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 25, commi 1 e
 2,  e 44, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 6 marzo 1990,
 n.  18  (Disciplina  in  materia  di  linee  funiviarie  in  servizio
 pubblico,  piste  da  sci  e  innevamento  programmato), promosso con
 ordinanza emessa il 3 aprile 1996 dal pretore di Bassano del  Grappa,
 sezione  distaccata  di  Asiago,  nel procedimento penale a carico di
 Casellato Raoul, iscritta al n. 579 del  registro  ordinanze  1996  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 26, prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto l'atto  di  costituzione  di  Rodeghiero  Ferruccio,  nonche'
 l'atto di intervento della regione Veneto;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4  giugno 1997 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
   Ritenuto che nel  corso  del  procedimento  penale  a  carico  d'un
 imputato  dei  reati  di cui agli artt. 388, primo e secondo comma, e
 392 del codice penale, la parte civile ha sollevato,  in  riferimento
 agli  artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 25 e 44 della legge della regione Veneto 6
 marzo 1990, n. 18 (Disciplina  in  materia  di  linee  funiviarie  in
 servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato);
     che, secondo il pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata
 di  Asiago,  gli  articoli denunciati, concernenti rispettivamente la
 costituzione delle servitu' di seggiovia e di  pista,  prevederebbero
 per  l'interessato, il quale non abbia la disponibilita' del terreno,
 la possibilita' di ottenere le dichiarazioni di pubblica utilita' del
 progetto, di urgenza e indifferibilita' delle opere approvate nonche'
 la costituzione coattiva della servitu' di pista,  previo  pagamento,
 anche contestuale, dell'indennita' (art. 44, comma 1);
     che  la  costituzione  coattiva  della  servitu' di pista sarebbe
 adottata con provvedimento  del  Presidente  della  Giunta  regionale
 (art. 44, comma 2);
     che  identiche disposizioni riguarderebbero anche la costituzione
 coattiva della servitu' di impianto (art. 25, commi 1 e 2);
     che le disposizioni teste' richiamate lederebbero:
      l'art. 3, perche' nell'introdurre due nuove figure di  servitu',
 del  tutto  peculiari,  modellerebbero  lo  statuto  della proprieta'
 privata in modo difforme dalla previsione  contenuta  nell'art.  1027
 del codice civile;
      l'art. 42 che identificherebbe nella legge statale l'unica fonte
 idonea  sia a determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti
 della proprieta' privata, sia a individuare la sua funzione sociale e
 la finalita' di accesso a tutti i consociati;
      l'art. 117, primo comma, della Costituzione, perche' la  materia
 dei  diritti  reali e delle limitazioni del diritto di proprieta' non
 e' ricompresa in quelle ivi elencate e in quanto contrassegnata dalla
 funzione sociale rientrerebbe,  anzi,  fra  i  principi  fondamentali
 della legislazione statale;
     che   la   questione   sarebbe  rilevante,  perche'  la  condotta
 penalmente censurata nei confronti del gestore dell'impianto  sarebbe
 posta  in  essere  a  seguito  (e  per  l'effetto)  di  provvedimenti
 regionali di costituzione coattiva di una servitu' di impianto  e  di
 pista, emanati in attuazione delle menzionate disposizioni regionali,
 ai  quali  ha  resistito  il  proprietario  del  fondo  oggetto della
 servitu', si' che - ove queste fossero caducate, risultando  nulli  i
 provvedimenti  amministrativi  adottati  - ne conseguirebbe di sicuro
 una diversa formula di proscioglimento per l'imputato;
     che si e' costituita la parte civile, con memoria fuori  termine,
 chiedendo la declaratoria di illegittimita' costituzionale;
     che  e'  intervenuto  nel  giudizio  il  presidente  della Giunta
 regionale del  Veneto  nel  senso  dell'inammissibilita'  e  comunque
 dell'infondatezza;
     che  nell'imminenza  della  camera di consiglio entrambe le parti
 hanno depositato una memoria illustrativa;
     che il presidente della Giunta regionale del Veneto ha  concluso,
 in  via  principale,  per il difetto di rilevanza della questione nel
 giudizio a quo e, in via subordinata, per l'infondatezza;
     che l'irrilevanza avrebbe duplice natura, formale e sostanziale;
     che  sotto  il  primo  aspetto  essa   sarebbe   rilevabile   dal
 dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ove si legge che il pretore
 ha   sospeso   il  procedimento  e,  nel  contempo,  lo  ha  rinviato
 all'udienza del 2 ottobre 1996, ore 9, mandando alla  cancelleria  la
 citazione  dei  testi (onde non di sospensione si tratterebbe, bensi'
 di mero rinvio ad altra udienza per la quale sarebbe  stata  disposta
 l'assunzione delle prove testimoniali);
     che  sotto  il  secondo  aspetto  vi sarebbe carenza di rilevanza
 della  questione,  difettando  il   nesso   di   pregiudizialita'   e
 strumentalita' tra essa e il giudizio a quo;
     che  quest'ultimo  riguarderebbe,  infatti,  un processo penale a
 carico di persona imputata dei reati di mancata esecuzione dolosa  di
 un  provvedimento del giudice e di esercizio arbitrario delle proprie
 ragioni con violenza sulle cose;
     che in relazione a tale regiudicanda  mancherebbe  del  tutto  la
 possibilita' di fare applicazione delle disposizioni censurate;
     che,   in   effetti,   la  prima  imputazione  deriverebbe  dalla
 disobbedienza a un provvedimento reso dal pretore in sede di giudizio
 possessorio, con il quale si vieterebbe alla societa'  concessionaria
 di attivare l'impianto sciistico sui terreni del privato;
     che   la   seconda   imputazione  sarebbe  stata  contestata  per
 l'asportazione di una recinzione esistente sui terreni della predetta
 persona offesa;
     che  per  tali  ipotesi  di  reato non avrebbe rilievo la pretesa
 illegittimita' dei provvedimenti regionali di  costituzione  coattiva
 delle  servitu'  di  impianto  e  di pista e, pertanto, non sarebbero
 applicabili le disposizioni denunciate;
     che  non  vi  sarebbero  riflessi  sulla  formula  dell'eventuale
 proscioglimento  dell'imputato  -  come  pure asserisce il rimettente
 nella  ipotesi  di  accoglimento  della  questione  -  non  essendovi
 alternativa  all'assoluzione  perche' il fatto non costituisce reato,
 per la sussistenza  della  scriminante  putativa  dell'esercizio  del
 diritto;
     che, nel merito, la questione sarebbe infondata;
     che, richiamando l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale
 sul  "limite  del  diritto  privato  alla legislazione regionale", il
 presidente della Giunta  regionale  del  Veneto  sottolinea  come  la
 Corte,  dall'originaria  posizione  intransigente,  si  sia attestata
 sull'ammissibilita' di deroghe alle discipline civilistiche, se e  in
 quanto  ragionevolmente  collegate  alle finalita' pubbliche connesse
 allo svolgimento delle competenze costituzionalmente  assegnate  alla
 regione  (sentenza  n.    35 del 1992), giungendo ad affermare che la
 normazione conformativa  della  proprieta'  puo'  trovare  attuazione
 anche in leggi regionali (sentenze nn. 379 del 1994 e 391 del 1989);
     che  la  costituzione  delle  servitu' coattive di seggiovia e di
 pista presenterebbe il menzionato nesso di strumentalita' rispetto al
 conseguimento di importanti finalita' pubbliche,  quali  il  pubblico
 servizio  di  trasporto  (ex art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977) e il
 turismo;
     che le previsioni normative in esame darebbero luogo,  piuttosto,
 a prescrizioni conformative della proprieta', le quali - in relazione
 alle  materie  di  cui all'art. 117 della Costituzione - non ricadono
 nell'operativita' del limite del diritto privato;
     che, comunque, non sarebbero violati ne' il  limite  privatistico
 dei   tipi  di  servitu'  prediali  ne'  quello  delle  modalita'  di
 costituzione;
     che, infatti, il codice civile  si  limiterebbe  a  prevedere,  e
 disciplinare  astrattamente, le servitu' prediali senza la necessita'
 di   nominarle   singolarmente,   autorizzando   peraltro   la   loro
 costituzione  anche  con atto dell'autorita' amministrativa, nei casi
 previsti dalla legge (art. 1032);
     che la  parte  civile  ha  depositato  memoria,  concludendo  per
 l'accoglimento della questione;
   Considerato  che  viene all'esame della Corte, perche' in contrasto
 con gli artt. 3,  42,  secondo  comma,  e  117,  primo  comma,  della
 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt.
 25,  commi 1 e 2, e 44, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto
 n. 18 del 1990, che con la costituzione delle servitu' di seggiovia e
 di pista introducono nuove  figure  di  diritti  reali  parziari,  in
 aggiunta  a  quelle  disciplinate  dalla legge statale, modellando lo
 statuto della  proprieta'  privata,  nell'ambito  territoriale  della
 Regione  Veneto, in modo difforme dal restante territorio nazionale e
 individuando una ipotesi di funzione sociale della  proprieta'  e  di
 accesso a tale diritto senza l'intervento della legge statale e al di
 fuori  dell'elenco  delle  materie  attribuite  dall'art.  117  della
 Costituzione  alla  competenza  legislativa  regionale,  o   comunque
 violando un principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato;
     che   la   prima   ragione  d'inammissibilita',  consistente  nel
 difettoso dispositivo dell'ordinanza  di  rimessione,  prospetta  una
 irregolarita'  da  ritenere  inutiliter data (e dunque non preclusiva
 del merito della questione), atteso che la trasmissione del fascicolo
 processuale alla cancelleria di questa Corte ha, di  fatto,  impedito
 il programmato adempimento istruttorio;
     che  la  seconda ragione d'inammissibilita' e' invece fondata - e
 percio' preclusiva  del  merito  della  questione  -  in  quanto  non
 permette   di  comprendere  come  l'eventuale  accoglimento  di  essa
 inciderebbe   in   modo    apprezzabile    sull'accertamento    della
 responsabilita'  penale  del  legale  rappresentante  della  societa'
 concessionaria,   imputato   della   sostanziale   disubbidienza   ai
 provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile;
     che,  infatti,  l'eventuale  illegittimita'  costituzionale delle
 disposizioni denunciate non  e'  piu'  rilevante,  attenendo  a  fasi
 logicamente  antecedenti  a  quella  in cui sono state, tardivamente,
 contestate;
     che, pertanto, la questione va dichiarata inammissibile;
   Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.