P. Q. M. Visto l'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ritenuta fondata e rilevante la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 649 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 24, comma secondo, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso relativamente alla riserva sulla revoca della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto; Ordina che a cura della cancelleria si notifichi il superiore provvedimento alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ordina che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Data in Saluzzo, il 3 luglio l997 Il giudice unico: Aprile 97C1198