P. Q. M.
   Visto l'art. 23, comma 3, della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  e
 ritenuta   fondata   e   rilevante  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 649 c.p.c. per violazione degli  artt.  3  e
 24, comma secondo, della Costituzione;
   Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti relativi alla Corte
 costituzionale e sospende il procedimento in corso relativamente alla
 riserva sulla  revoca  della  provvisoria  esecutivita'  del  decreto
 ingiuntivo opposto;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  si notifichi il superiore
 provvedimento  alle  parti  in  causa,  nonche'  al  Presidente   del
 Consiglio dei Ministri;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  comunicata, a cura della
 cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Data in Saluzzo, il 3 luglio l997
                        Il giudice unico: Aprile
 97C1198