P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui prevede "che i contributi previsti dalla stessa legge, indebitamente versati ..., salvo il caso di dolo, sono restituiti senza interessi all'interessato", per il denunciato contrasto con i principi normativi di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Ordina che la presente ordinanza sia comunicata alle parti, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Sospende la trattazione del processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 21 agosto 1997 Il pretore: Governatori 97C1199