P. Q. M.
   Rimette alla Corte costituzionale la questione  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella
 parte  in  cui prevede "che i contributi previsti dalla stessa legge,
 indebitamente versati ..., salvo il caso  di  dolo,  sono  restituiti
 senza  interessi  all'interessato", per il denunciato contrasto con i
 principi  normativi  di  cui   all'art.   3,   primo   comma,   della
 Costituzione;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  comunicata  alle  parti,
 notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e  ai  Presidenti
 dei due rami del Parlamento;
   Sospende la trattazione del processo e ordina la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale.
     Bologna, addi' 21 agosto 1997
                        Il pretore: Governatori
 97C1199