P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 271 c.p.c., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui non prevede che al terzo chiamato in giudizio si applichino, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni dell'art. 167, secondo comma, e 171, secondo comma, del codice di procedura civile; Sospende il presente procedimento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di curarne la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 1 luglio 1997 Il giudice istruttore: Di Benedetto 97C1200