P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87:  dichiara  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 271 c.p.c.,  per  violazione  degli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione  della Repubblica, nella parte in cui non prevede che al
 terzo chiamato in giudizio si applichino, con riferimento all'udienza
 per la quale e' citato, le disposizioni dell'art. 167, secondo comma,
 e 171, secondo comma, del codice di procedura civile;
   Sospende il presente procedimento;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale;
   Manda  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza alle
 parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' di  curarne
 la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 1 luglio 1997
                  Il giudice istruttore: Di Benedetto
 97C1200