P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11  marzo  1953,
 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 71 e 72, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nei
 sensi e nei limiti di cui in motivazione;
   Sospende il giudizio in corso e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al pubblico ministero, nonche' al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Orta Nova, addi' 30 luglio 1997.
                           Il pretore: Armone
 97C1205