P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina la sospensione del giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo e terzo della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all'art. 24, comma secondo, della Costituzione; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano il 22 aprile 1997. Il presidente: Novita' 97C1207