P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ordina la sospensione del giudizio;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il
 giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo e
 terzo della legge 20 novembre 1982, n.  890,  in  relazione  all'art.
 24, comma secondo, della  Costituzione;
   Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Milano il 22 aprile 1997.
                         Il presidente: Novita'
 97C1207