P. Q. M.
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 103,  comma  6,  c.p.p.,  per
 contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
 non  prevede il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti formati
 dall'imputato
  (e dall'indagato) appositamente ed esclusivamente come  appunto  per
 facilitare la difesa negli interrogatori;
   Ordina  la  sospensione del presente procedimento incidentale, e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che  la
 cancelleria   provveda   a   notificare   il  presente  provvedimento
 all'imputato,  al  suo  difensore,  al  p.m.  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri dandone comunicazione ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Genova, addi' 18 luglio 1997
                     Il presidente est: Martinelli
 97C1209