P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 103, comma 6, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti formati dall'imputato (e dall'indagato) appositamente ed esclusivamente come appunto per facilitare la difesa negli interrogatori; Ordina la sospensione del presente procedimento incidentale, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la cancelleria provveda a notificare il presente provvedimento all'imputato, al suo difensore, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri dandone comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 18 luglio 1997 Il presidente est: Martinelli 97C1209