P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, cosi' statuisce: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4, lettera a) del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nella parte in cui - in contrasto con i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 33 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - prescrive che restano fermi i vigenti criteri di composizione degli organi collegiali degli enti privatizzati, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti; sospende il giudizio e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della sezione che provvedera' altresi' alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai presidenti della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 1996. Il presidente: Corasaniti Il consigliere: Monticelli 97C1210