P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione  e   23   della   legge
 costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, cosi' statuisce:
     dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita'   per  violazione  degli    artt.  76  e  77  della
 Costituzione, dell'art. 1, comma 4, lettera a) del d.lgs.  30  giugno
 1994,  n.  509,  nella  parte  in  cui  -  in contrasto con i criteri
 stabiliti dall'art.  1, comma 33 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
 - prescrive che restano fermi i vigenti criteri di composizione degli
 organi collegiali degli enti  privatizzati, cosi' come previsti dagli
 attuali ordinamenti;
     sospende il giudizio e dispone  l'invio  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale, a cura della segreteria della sezione che provvedera'
 altresi'  alla  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del
 Consiglio dei Ministri ed ai presidenti della Camera dei deputati  ed
 al Senato della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  Camera di Consiglio del 9 dicembre
 1996.
                       Il presidente: Corasaniti
                                            Il consigliere: Monticelli
 97C1210