P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 567, comma 2, c.p.c., per contrasto con gli artt. 97 e 24 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente procedimento; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed alle parti; Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale di copia degli atti di causa e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni sopra indicate. Cosi' deciso in Busto Arsizio, 25 giugno 1997 Il giudice dell'esecuzione: Limongelli 97C1211