P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara d'ufficio non manifestamente  infondata  la  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  567,  comma 2, c.p.c., per
 contrasto con gli artt. 97 e 24 della Costituzione;
   Dispone la sospensione del presente procedimento;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento ed alle parti;
   Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale  di  copia  degli
 atti  di  causa  e  della presente ordinanza,   unitamente alla prova
 delle avvenute notificazioni e comunicazioni sopra indicate.
   Cosi' deciso in Busto Arsizio, 25 giugno 1997
                Il giudice dell'esecuzione: Limongelli
 97C1211