P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 196, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 385 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Recanati, addi' 11 settembre 1997 Il vice pretore onorario: Bertini 97C1212