P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 196, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n.  385
 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina    l'immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
 parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Recanati, addi' 11 settembre 1997
                   Il vice pretore onorario: Bertini
 97C1212