Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 204 del d.lgs. 30
 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada)  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore
 di  Salerno,  sez. distaccata di Eboli, dal pretore di Siracusa, sez.
 distaccata di Noto  e  dal  pretore  di  Lecce,  sez.  distaccata  di
 Gallipoli con le ordinanze di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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