Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Salerno, sez. distaccata di Eboli, dal pretore di Siracusa, sez. distaccata di Noto e dal pretore di Lecce, sez. distaccata di Gallipoli con le ordinanze di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1232