P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevanti e non manifestamente infondate in relazione agli artt. 3, 24, 11 e 112 della Costituzione le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 513, comma 2, 238, commi 2-bis e 4, c.p.p. di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 267 e art. 6 legge medesima nelle parti e per i profili di cui in motivazione; Sospende il presente procedimento; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale. Cosi' deciso nella camera di consiglio dell'udienza dibattimentale di questo tribunale in data 19 settembre 1997. Il presidente: Longo 97C1243