P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  23  e  segg.  della  legge 11 marzo 1953, n. 87,
 ritiene rilevanti e non manifestamente infondate  in  relazione  agli
 artt.     3,  24,  11  e  112  della  Costituzione  le  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  513,  comma  2,  238,  commi
 2-bis  e  4,  c.p.p. di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 267 e art. 6
 legge medesima nelle parti e per i profili di cui in motivazione;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
 ordinanza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la
 comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento  e  della
 presente ordinanza alla Corte costituzionale.
   Cosi'  deciso nella camera di consiglio dell'udienza dibattimentale
 di questo tribunale in data 19 settembre 1997.
                          Il presidente: Longo
 97C1243