P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, solleva  questione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34, secondo comma, c.p.p.,
 per contrasto con gli artt. 3, 24  e  27  della  Costituzione,  nella
 parte   in   cui  non  prevede  l'incompatibilita'  del  giudice  del
 dibattimento che abbia pronunciato ordinanza  applicativa  ovvero  di
 rigetto   della   istanza   di  riesame  della  misura  cautelare,  a
 partecipare al giudizio nei confronti dello stesso imputato e  per  i
 medesimi reati;
   Sospende  il  presente giudizio e dispone la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Tolmezzo, addi' 4 luglio 1997
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 97C1253