P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, solleva questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia pronunciato ordinanza applicativa ovvero di rigetto della istanza di riesame della misura cautelare, a partecipare al giudizio nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati; Sospende il presente giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tolmezzo, addi' 4 luglio 1997 Il presidente: (firma illeggibile) 97C1253