P. Q. M.
   Rimette  alla  Corte costituzionale la questione della legittimita'
 costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge  n.  1450/56  nella
 parte  in  cui  assume  la retribuzione degli ultimi dodici mesi come
 retribuzione  pensionabile  senza  procedere  in  alcun   modo   alla
 rivalutazione  di  tale importo, anche nel caso che sia intercorso un
 lungo periodo di tempo tra la  cessazione  del  lavoro  e  le  ultime
 retribuzioni  percepite ed il tempo di liquidazione della pensione di
 vecchiaia;
   Rimette alla Corte costituzionale la questione  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge 4 dicembre 1956, n.
 1450,  come  modificato dall'art. 13, comma 1, legge n. 672 del 1973,
 nella parte in cui pone un limite alla  dinamica  della  retribuzione
 dell'ultimo  triennio,  senza alcuna rivalutazione delle retribuzioni
 dei due anni precedenti l'ultimo;
   In entrambe le ipotesi con riferimento agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione,  per  le  ragioni  esposte  dal difensore e di cui alla
 motivazione che precede;
   Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle  parti  e  la
 notifica  al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del
 Senato e della Camera dei deputati;
   Ordina la sospensione del processo e  la  trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale.
     Bologna, addi' 20 agosto 1997
                        Il pretore: Governatori
 97C1268