P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge n. 1450/56 nella parte in cui assume la retribuzione degli ultimi dodici mesi come retribuzione pensionabile senza procedere in alcun modo alla rivalutazione di tale importo, anche nel caso che sia intercorso un lungo periodo di tempo tra la cessazione del lavoro e le ultime retribuzioni percepite ed il tempo di liquidazione della pensione di vecchiaia; Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come modificato dall'art. 13, comma 1, legge n. 672 del 1973, nella parte in cui pone un limite alla dinamica della retribuzione dell'ultimo triennio, senza alcuna rivalutazione delle retribuzioni dei due anni precedenti l'ultimo; In entrambe le ipotesi con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, per le ragioni esposte dal difensore e di cui alla motivazione che precede; Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle parti e la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato e della Camera dei deputati; Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 20 agosto 1997 Il pretore: Governatori 97C1268