Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del  1930,
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
 tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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