Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1286