P. Q. M.
   Letto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale:
     dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
 stabilisce che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre
 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli  enti  previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita' ..";
     dell'art.  1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone
 che "nella determinazione dell'importo maturato al 31  dicembre  1995
 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria";
     dell'art.  1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in  cui
 stabilisce  che  "il  pagamento delle somme arretrate di cui al comma
 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro  superstiti  aventi
 titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996";
     dell'art.  1,  comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in
 riferimento all'art. 24 della Costituzione;
   Ordina la sospensione del giudizio in corso fino  alla  definizione
 dell'incidente  di  costituzionalita',  assegnando  alle parti per la
 riassunzione  il  termine  di  mesi  tre  dalla   pubblicazione   del
 provvedimento della Corte costituzionale;
   Dispone  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata, integralmente, alle parti in causa ed al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche' sia comunicata ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento;
   Dispone, all'esito degli  adempimenti  di  cui  sopra,  l'immediata
 trasmissione   degli   atti   del   presente   giudizio   alla  Corte
 costituzionale.
     Nocera Inferiore, addi' 9 maggio 1997
                           Il pretore: Scelza
 97C1300