IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza di trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale e di  sospensione  del  giudizio,  art.  1,
 legge  costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87.
   Considerato che con  richiesta  dell'8  ottobre  1996  il  pubblico
 ministero  richiedeva  a  questo  giudice  l'emissione  di un decreto
 penale di condanna alla pena dell'ammenda di lire 600.000 (perna base
 di lire  1  milione,  ridotta  a  lire  700.000  per  concessione  di
 attenuanti  generiche,  ed  a lire 600.000 per l'art. 459 del c.p.p.)
 nei confronti di Ditadi Alessandro, nato a Venezia il 2 ottobre 1971,
 imputato del reato di cui all'art. 39 della legge 11  febbraio  1971,
 n.  50, per aver condotto un'imbarcazione con motore fuoribordo da 50
 cavalli senza  essere  in  possesso  della  prescritta  abilitazione;
 considerato  che  dal  punto  di vista fattuale la materialita' della
 condotta  ascritta  e'  pacifica,  come   emerge   dal   verbale   di
 accertamento  redatto il 2 settembre 1996 dai carabinieri di Murano e
 che attesta esser stato sorpreso  il  Ditadi  in  navigazione  in  un
 canale   interno   della   predetta   localita'   alla   condotta  di
 un'imbarcazione tipo "caccia e pesca" fornita di propulsione a motore
 fuoribordo della potenza sopra indicata e  della  cilindrata  di  cmc
 715,  senza  essere in possesso della prescritta patente per condurre
 imbarcazioni da diporto, mai conseguita;
   Considerato che altrettanto indubbia risulta l'applicazione al caso
 di specie della normativa invocata dal p.m., non risultando in  alcun
 modo che la navigazione intrapresa dal Ditadi avesse scopi lucrativi;
   Rilevato  che  la norma incriminatrice prevede (nel testo da ultimo
 sostituto dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n.  193)  la  pena
 alternativa   dell'arresto  da  cinque  giorni  a  sei  mesi,  oppure
 dell'ammenda da lire un milione a lire due milioni; che per converso,
 la fattispecie  dell'assunzione  della  condotta  di  un'imbarcazione
 addetta  alla  navigazione  interna per scopi lucrativi (trasporto di
 persone per conto terzi) senza il prescritto titolo professionale (in
 riferimento agli artt.  49, 52 e 58 del d.P.R.  28  giugno  1949,  n.
 631),  non potendo esser fatta rientrare nell'ipotesi di cui all'art.
 1117 del codice della navigazione, come stabilito da plurine sentenze
 della Corte di cassazione (sezione III, 18 novembre 1983, n. 9792; 26
 ottobre 1982, n. 9882; 13 maggio 1982, n. 4951; 14  aprile  1981,  n.
 3293),  e'  invece sanzionabile con la norma di cui all'art. 1231 del
 codice medesimo (cassazione, sezione III, 7 settembre 1983, n. 7399);
     che  pertanto  si  verifica   una   evidente   ed   assolutamente
 ingiustificata disparita' di trattamento fra due situazioni di cui in
 realta'   e'  eventualmente  la  seconda  che  dovrebbe  essere  piu'
 gravemente sanzionata rispetto alla prima, giacche' nel primo caso si
 tratta di navigazione  diportistica  e  nel  secondo  di  navigazione
 professionale,  laddove  invece  la  sanzione per chi conduce senza i
 prescritti titoli professionali un'imbarcazione a  motore  e'  punito
 con  sanzione  piu' lieve (l'art.   1231 del codice della navigazione
 prevede l'arresto fino a  tre  mesi  ovvero  l'ammenda  fino  a  lire
 400.000);
     che  tale  assurda  disparita'  di  trattamento  deteriore per il
 conducente abusivo di un'imbarcazione da diporto a motore rispetto al
 conducente di  un'identica  imbarcazione  utilizzata  per  esercitare
 un'impresa  di  trasporto con fini lucrativi e' ancor piu' palese nel
 caso che ne occupa, ove la pena pecuniaria applicabile nel suo minimo
 edittale  e'  pari  ad oltre il doppio della pena massima applicabile
 per la violazione dell'art. 1231 del codice della navigazione;
   Ritenuta la rilevanza della questione dovendo  nella  specie  esser
 appunto  applicata  la  sanzione di cui all'art. 39 della legge n. 50
 del 1971, sostituito dall'art. 22 della  legge  26  aprile  1986,  n.
 193,   e   la   non   manifesta   infondatezza   della  questione  di
 costituzionalita' di quest'ultima norma in relazione all'art. 3 della
 Costituzione  ove  raffrontato  con  l'art.  1231  del  codice  della
 navigazione;
   Ritenuto di dover sollevare di ufficio la questione di legittimita'
 costituzionale della norma richiamata.