IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e di sospensione del giudizio, art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato che con richiesta dell'8 ottobre 1996 il pubblico ministero richiedeva a questo giudice l'emissione di un decreto penale di condanna alla pena dell'ammenda di lire 600.000 (perna base di lire 1 milione, ridotta a lire 700.000 per concessione di attenuanti generiche, ed a lire 600.000 per l'art. 459 del c.p.p.) nei confronti di Ditadi Alessandro, nato a Venezia il 2 ottobre 1971, imputato del reato di cui all'art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, per aver condotto un'imbarcazione con motore fuoribordo da 50 cavalli senza essere in possesso della prescritta abilitazione; considerato che dal punto di vista fattuale la materialita' della condotta ascritta e' pacifica, come emerge dal verbale di accertamento redatto il 2 settembre 1996 dai carabinieri di Murano e che attesta esser stato sorpreso il Ditadi in navigazione in un canale interno della predetta localita' alla condotta di un'imbarcazione tipo "caccia e pesca" fornita di propulsione a motore fuoribordo della potenza sopra indicata e della cilindrata di cmc 715, senza essere in possesso della prescritta patente per condurre imbarcazioni da diporto, mai conseguita; Considerato che altrettanto indubbia risulta l'applicazione al caso di specie della normativa invocata dal p.m., non risultando in alcun modo che la navigazione intrapresa dal Ditadi avesse scopi lucrativi; Rilevato che la norma incriminatrice prevede (nel testo da ultimo sostituto dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193) la pena alternativa dell'arresto da cinque giorni a sei mesi, oppure dell'ammenda da lire un milione a lire due milioni; che per converso, la fattispecie dell'assunzione della condotta di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna per scopi lucrativi (trasporto di persone per conto terzi) senza il prescritto titolo professionale (in riferimento agli artt. 49, 52 e 58 del d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631), non potendo esser fatta rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 1117 del codice della navigazione, come stabilito da plurine sentenze della Corte di cassazione (sezione III, 18 novembre 1983, n. 9792; 26 ottobre 1982, n. 9882; 13 maggio 1982, n. 4951; 14 aprile 1981, n. 3293), e' invece sanzionabile con la norma di cui all'art. 1231 del codice medesimo (cassazione, sezione III, 7 settembre 1983, n. 7399); che pertanto si verifica una evidente ed assolutamente ingiustificata disparita' di trattamento fra due situazioni di cui in realta' e' eventualmente la seconda che dovrebbe essere piu' gravemente sanzionata rispetto alla prima, giacche' nel primo caso si tratta di navigazione diportistica e nel secondo di navigazione professionale, laddove invece la sanzione per chi conduce senza i prescritti titoli professionali un'imbarcazione a motore e' punito con sanzione piu' lieve (l'art. 1231 del codice della navigazione prevede l'arresto fino a tre mesi ovvero l'ammenda fino a lire 400.000); che tale assurda disparita' di trattamento deteriore per il conducente abusivo di un'imbarcazione da diporto a motore rispetto al conducente di un'identica imbarcazione utilizzata per esercitare un'impresa di trasporto con fini lucrativi e' ancor piu' palese nel caso che ne occupa, ove la pena pecuniaria applicabile nel suo minimo edittale e' pari ad oltre il doppio della pena massima applicabile per la violazione dell'art. 1231 del codice della navigazione; Ritenuta la rilevanza della questione dovendo nella specie esser appunto applicata la sanzione di cui all'art. 39 della legge n. 50 del 1971, sostituito dall'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' di quest'ultima norma in relazione all'art. 3 della Costituzione ove raffrontato con l'art. 1231 del codice della navigazione; Ritenuto di dover sollevare di ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma richiamata.