Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13,  comma  5,
 lettera  b),  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  nella  parte  in   cui
 differisce  al 1 gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il
 personale della scuola collocato a riposo per dimissioni;
     dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
 n.  87,  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo
 periodo, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
 pensionistico  obbligatorio  e  complementare), nella parte in cui fa
 salva l'efficacia del citato art. 13,  comma  5,  lettera  b),  della
 legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C1325