Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni; dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1325