P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio
 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.   53
 d.lgs.  12  maggio  1992,  n. 201, rilevante, ai fini della decisione
 della controversia, e non manifestamente infondata, in relazione agli
 artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  ed
 ordina  che,  a  cura  della  segreteria  della  sezione, la presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  e  comunicata  al
 Presidente  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
 nonche' notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di  Consiglio  del  28  novembre
 1996, 12 febbraio 1997 e 26 giugno 1997.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
 97C1352