Il Tribunale nel procedimento penale contro Nuccio Gaspare, nato a Castelvetrano il 28 maggio 1957, imputato del reato di cui all'art. 326 c.p. per avere divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche attive nella provincia di Pesaro benche' coperte da segreto istruttorio in quanto oggetto di inchiesta parlamentare, enunciandone i nomi in un pubblico dibattito e distribuendone gli elenchi. In Pesaro, l'11 febbraio 1994. Premesso: che all'udienza dibattimentale dell'8 novembre 1995 la difesa dell'imputato chiedeva la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni di sua competenza in ordine all'applicabilita' alla condotta rubricata dell'immunita' prevista dall'art. 68 della Costituzione, essendo l'imputato all'epoca dei fatti e sino all'aprile del 1994 un deputato in carica; che il tribunale, con ordinanza in pari data, dichiarava manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa ordinando procedersi oltre nel giudizio e disponendo tramissione di copia del provvedimento alla Camera dei deputati, come disposto dagli artt. 3 e 5 del decreto-legge n. 374 del 7 settembre 1995; che in esito a detta trasmissione la Camera dei deputati richiedeva copia degli atti del procedimento, ed alla seduta del 5 marzo 1997 approvava la proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali e' processo concernono opinioni espresse dall'onorevole Nuccio nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione; che all'odierno dibattimento il pubblico ministero e le parti civili chiedevano sollevarsi conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, in considerazione del fatto che la decisione della Camera era basata su valutazioni di merito precluse all'organo suddetto; che la difesa, invece, instava per il proscioglimento dell'imputato conformemente alla deliberazione della Camera. Tutto cio' premesso rileva il Collegio che, in effetti, dalla lettura degli atti relativi alla discussione del caso in esame, avvenuta alla Camera nella seduta del 5 marzo, emerge come tale organo sia pervenuto alla decisione suesposta alla stregua di valutazioni prettamente di merito della vicenda processuale, ritenendo, nella sostanza, non provato l'elemento materiale del reato, in quanto gli elenchi diffusi dal Nuccio non sarebbero coincisi con quelli in possesso della Commissione antimafia e, conseguentemente, ritenendo l'attivita' contestata al predetto come rientrante nell'esercizio delle attribuzioni parlamentari previste dall'art. 68 della Costituzione. Al riguardo, ritiene il Collegio che alla Camera non competevano valutazioni di merito della vicenda processuale esaminata - come, invece, avvenuto, avendo emesso un giudizio di sostanziale infondatezza dell'accusa per insussistenza del fatto - bensi' soltanto di verificare in astratto se la condotta addebitata al parlamentare poteva costituire esercizio dell'attivita' di cui all'art. 68 della Costituzione. Cosi' facendo la Camera si e' attribuita un potere sostanzialmente giurisdizionale, riservato esclusivamente alla autorita' giudiziaria. Per tali motivi questo tribunale ritiene che insorga conflitto di attribuzioni della cui risoluzione va investita la Corte costituzionale, competente in materia di conflitti tra poteri dello Stato.