Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice  di
 procedura  penale,  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
 Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,
 con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  Costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
                         Il Presidente: Guizzi
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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