Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1412