P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 4 novembre 1996, n. 566, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanatoria degli effetti e delle previsioni dei contratti di locazione d'immobili stipula prima della data di entrata in vigore della presente legge in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con l'assistenza delle organizzioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione del provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la comunicazione dello stesso al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a cura della cancelleria. Bologna, addi' 15 ottobre 1997 Il pretore: Verardi 97C1419