P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma  2,  della legge 4
 novembre 1996, n. 566, per  violazione  degli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, nella parte in cui prevede la sanatoria degli effetti e
 delle  previsioni dei contratti di locazione d'immobili stipula prima
 della data di entrata in vigore della presente legge in  deroga  alla
 legge  27  luglio  1978,  n. 392, con l'assistenza delle organizzioni
 della   proprieta'   edilizia   e   dei    conduttori    maggiormente
 rappresentative;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale, la
 notificazione del  provvedimento  alle  parti  e  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  la  comunicazione dello stesso al
 Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
 cura della cancelleria.
     Bologna, addi' 15 ottobre 1997
                          Il pretore: Verardi
 97C1419