Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dal pretore di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 97C1482