Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.   1   della   legge   regione
 Friuli-Venezia  Giulia  3  settembre  1996,  n.  38 (Disposizioni sul
 patrimonio immobiliare regionale),  sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  3,  42,  secondo comma, 116 della Costituzione e 4 della legge
 costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dal  pretore  di  Trieste,  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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