P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, ritiene non
 manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995,
 n. 549, cosi come sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto
 legge 11 luglio 1992, n.   333, convertito, con  modifcazioni,  dalla
 legge  3  agosto  1992,  n.    359, per contrasto con l'art. 3, primo
 comma, e con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio   e   l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata alle parti e al Presidente del    Consiglio  dei  Ministri
 nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento:
     Reggio Calabria, addi' 9 gennaio 1996
                        Il presidente: Gerardis
                                    Il v.p.o. estensore: Prestigiacomo
 97C1496