P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi come sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifcazioni, dalla legge 3 agosto 1992, n. 359, per contrasto con l'art. 3, primo comma, e con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento: Reggio Calabria, addi' 9 gennaio 1996 Il presidente: Gerardis Il v.p.o. estensore: Prestigiacomo 97C1496