Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  14,  secondo  comma,  della legge 27 dicembre 1985, n. 816
 (Aspettative, permessi e  indennita'  degli  amministratori  locali),
 sollevata,  in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma
 e 36, primo comma, della Costituzione,  dal  pretore  di  Varese  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
                         Il Presidente: Guizzi
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C1511