P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  del  suddetto  art.  1-sexies  legge  n.
 431/1985  con  riferimento  ai  parametri  costituzionali di cui agli
 artt. 9, 25, secondo comma, 27, 42, della Costituzione;
   Sospende il processo in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente ordinanza, a  cura  della  cancelleria,  sia
 notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   In Tivoli, addi' 8 ottobre 1997.
                           Il pretore: Croce
 98C0031