P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma  5,  della legge 7
 agosto 1997, n. 267, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, e  112
 della Costituzione;
   Sospende  il  giudizio  in  corso e ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
     Torino, addi' 12 novembre 1997
                   Il presidente estensore: Ambrosini
 98C0034