P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, e 112 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Torino, addi' 12 novembre 1997 Il presidente estensore: Ambrosini 98C0034