P. Q. M.
   Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 9
 febbraio 1948  n. 1, 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  rilevante  e  non manifestamente infondata - in relazione
 agli   articoli 117 e  128  della  Costituzione  -  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  1,  comma  3  della legge della regione
 Toscana 31 ottobre 1985,  n.  61,  nel  testo  sostituito  con  legge
 regionale  20  giugno  1992,  n.  27,  nella parte in cui affida alla
 giunta comunale il rilascio delle concessioni o  autorizzazioni  agli
 aventi diritto, in materia di impianti di distribuzione automatica di
 carburanti  per  uso autotrazione, in contrasto con l'attribuzione di
 competenze di cui all'art. 32, comma 2, lett. f) legge 8 giugno 1990,
 n. 142;
   Dispone  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende, in attesa della decisione, il presente giudizio;
   Ordina  alla  segreteria  della  sezione  di notificare la presente
 ordinanza alle parti nonche' al presidente della giunta della regione
 Toscana e  al  presidente  del  Consiglio  regionale  della  medesima
 regione.
   Cosi' deciso in Firenze, il 27 novembre 1996
                       Il presidente: Massacesi
                                       Il consigliere est.: De Michele
 98C0065