P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli articoli 117 e 128 della Costituzione - la questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 3 della legge della regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con legge regionale 20 giugno 1992, n. 27, nella parte in cui affida alla giunta comunale il rilascio delle concessioni o autorizzazioni agli aventi diritto, in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, in contrasto con l'attribuzione di competenze di cui all'art. 32, comma 2, lett. f) legge 8 giugno 1990, n. 142; Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale; Sospende, in attesa della decisione, il presente giudizio; Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti nonche' al presidente della giunta della regione Toscana e al presidente del Consiglio regionale della medesima regione. Cosi' deciso in Firenze, il 27 novembre 1996 Il presidente: Massacesi Il consigliere est.: De Michele 98C0065