Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0101