Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27
 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di  prevenzione  nei  confronti  delle
 persone  pericolose per la sicurezza), sollevata, in riferimento agli
 artt.  3 e 24, secondo comma, della Costituzione,  dal  Tribunale  di
 Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0101