P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341 codice penale in relazione agli artt. 1, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 54 e 97, primo comma, della Costituzione nei termini di cui alla motivazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; Sospende il giudizio penale in corso; Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, all'imputato, al suo difensore e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tolmezzo, addi' 9 ottobre 1997. Il pretore: Dies 98C0121