P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
   Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  228
 r.d.  16  marzo 1942, n. 267, e dell'art. 1 d.-l. 30 gennaio 1979, n.
 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, in  relazione  all'art.
 3  della  Costituzione,  non  manifestamente infondata e rilevante ai
 fini della decisione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina alla cancelleria di  notificare  la  presente  ordinanza  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Ordina  alla  cancelleria  di  comunicare  la presente ordinanza ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                      Il presidente: De Cristofaro
 98C0122