P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 228 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e dell'art. 1 d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, in relazione all'art. 3 della Costituzione, non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ordina alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il presidente: De Cristofaro 98C0122