IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 25 marzo 1997; visto il ricorso in appello sub n. 54/1992 proposto da Brescia Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Chiatante ed elettivamente domiciliato in Roma, via Bassano del Grappa, 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Crimi; contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sez. I-ter, 20 luglio 1991, n. 1328; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista l'ordinanza 11 febbraio 1992, n. 179, con cui e' stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 25 marzo 1997 il consigliere Stefano Baccarini e udito l'avv. dello Stato De Giovanni per l'appellato; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso al TAR del Lazio notificato il 16 ottobre 1986, il sig. Nicola Brescia, segretario capo del ruolo dei segretari comunali, impugnava il bando di concorso del Ministero dell'interno del 24 luglio 1986 per la nomina a 138 posti di segretario comunale generale di seconda classe, limitatamente alla parte (art. 2, comma 1, lett. a) in cui riferiva - per i soli segretari capi - il requisito di cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica alla data di pubblicazione del bando, anziche' a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande. Deduceva l'illegittimita' derivata del provvedimento impugnato per illegittimita' costituzionale dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749 in riferimento all'art. 3 Cost. ed eccesso di potere. Resisteva al ricorso il Ministero dell'interno. La domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato era accolta dal TAR, che ammetteva il ricorrente al concorso con riserva. Il TAR adito - sez. l-ter definiva il giudizio con sentenza 20 luglio 1991 n. 1328, con cui rigettava il ricorso sull'assunto della manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimita' costituzionale. Avverso tale sentenza il Brescia, con ricorso notificato il 20 dicembre 1991, propone appello al Consiglio di Stato con un unico motivo. Resiste all'appello il Ministero dell'interno. All'odierna udienza, udito il difensore della parte appellata, il ricorso e' passato in decisione. D i r i t t o 1. - L'appellante ripropone in appello l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8 comma 2 lett. a) del D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749 nella parte in cui riferisce - per i soli segretari capi - il requisito di cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica alla data di pubblicazione del bando, anziche' a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. - La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante. L'impugnato bando di concorso, in applicazione della norma di legge predetta, riferiva il requisito di anzianita' per i segretari capi alla data della sua pubblicazione, dunque al 29 luglio 1986. L'attuale appellante ha maturato il requisito di cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica di segretario capo in data 20 settembre 1986, successivamente alla data di pubblicazione del bando ma anteriormente alla data (30 settembre 1986) di scadenza del termine di presentazione delle domande (art. 3 del bando). L'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione in esame, nella parte in cui riferisce il possesso del requisito alla data di pubblicazione del bando anziche' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, condurrebbe all'accoglimento dell'appello, consentendo l'accertamento del possesso del requisito di servizio e, quindi, il consolidamento della posizione dell'appellante, che nelle more del giudizio ha sostenuto con esito positivo le prove di concorso dopo esservi stato ammesso con riserva in forza di provvedimento cautelare del TAR. 3. - La predetta questione non e' manifestamente infondata. L'art. 8 comma 2 del D.P.R. 23 giugno 1972 n. 749 prevede che sono ammessi al concorso a posti di segretario comunale generale di classe 2 due distinte categorie di funzionari: 1) i segretari capi con almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica e che abbiano riportato determinate qualifiche nell'ultimo quinquennio; 2) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province equiparati alla qualifica di segretario generale di classe 2, ovvero alla qualifica immediatamente inferiore, i quali siano in possesso dei requisiti i cui all'art. 1 del decreto, tranne quello dell'eta' ed abbiano prestato almeno nove anni di servizio effettivo di ruolo nelle anzidette qualifiche ovvero almeno undici anni di servizio effettivo di ruolo in qualita' di segretario comunale o di impiegato alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno cinque nelle qualifiche di segretario comunale, di vice segretario o di capo ripartizione e che abbiano riportato determinate qualifiche nell'ultimo quinquennio. Peraltro, mentre per le categorie di funzionari di cui alla lett. b) la disposizione in esame non correla il possesso dei requisiti ad alcun riferimento temporale, per la categoria di cui alla lett. a), e cioe' per i segretari capi, la norma prescrive che i requisiti debbano essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso. In esatta applicazione di tale disposizione, dunque, il bando di concorso impugnato disponeva che, salvo quanto previsto dalla lettera a), i requisiti di ammissione dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. L'art. 1 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749/1972, infatti, prescrive che i requisiti generali per l'ammissione nella carriera dei segretari comunali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, in conformita' alla normativa generale sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni: art. 2, ultimo comma, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; ora, art. 2 comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La previsione che - per i soli segretari capi - i requisiti di anzianita' di servizio debbano essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto di indizione del concorso si pone, quindi, come deroga alla regola generale secondo cui i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. La sentenza appellata, in presenza di tale difformita' di disciplina, ha ritenuto la relativa questione di legittimita' costituzionale manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., sul rilievo che le due categorie di funzionari a raffronto non sono omogenee, essendo i segretari capi funzionari statali e gli altri - vice segretari e capi ripartizione titolari comunali e provinciali - funzionari comunali e provinciali, tant'e' che per i primi e' richiesto un periodo di servizio nella qualifica di cinque anni, mentre per i secondi e' richiesto un periodo di servizio di nove o di undici anni. E' da osservare in contrario che la diversita' di posizione tra i segretari capi e le altre categorie di funzionari legittimate all'accesso al concorso di cui trattasi giustifica una diversita' nelle anzianita' di servizio rispettivamente richieste, correlate alle differenti professionalita', ma non sembra poter fondare una diversita' riguardo alle norme procedimentali, qual e' quella concernente il momento di riferimento del possesso dei requisiti. Tale momento, secondo le norme generali prima richiamate, e' quello della data di scadenza del termine di presentazione delle domande: il fine e' quello di favorire, con la maturazione in itinere dei requisiti di ammissione, la piu' ampia partecipazione ai concorsi pubblici per la selezione dei migliori. Cio' non esclude che tale regola possa essere derogata in casi particolari a tutela di determinati interessi pubblici. Ma una deroga siffatta per una sola delle diverse categorie di funzionari legittimate all'accesso ad un procedimento concorsuale non soltanto non e' connessa alla specificita' del ruolo di appartenenza della categoria interessata, ma non appare rispondente a criteri di logicita' e razionalita', trattandosi di deroga ad una regola procedimentale di favor che puo' essere attesa oppure disattesa ma rispetto alla quale non sembra ammissibile un regime giuridico binario nell'ambito del medesimo procedimento concorsuale. Le regole del procedimento, infatti, sono altra cosa dai requisiti sostanziali e richiedono uniformita' di regime. Del resto, considerata la normale brevita' dell'intervallo tra la pubblicazione del bando di concorso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande (nella specie, pari a due mesi), tale deroga restrittiva per i soli segretari capi - sarebbe intrinsecamente inidonea a bilanciare la maggiore brevita' del periodo di servizio (5 anni) previsto per i segretari capi a fronte di quello (9 o 11 anni) previsto per le altre categorie. Per le suesposte considerazioni, la predetta questione di legittimita' costituzionale, apparendo non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., va rimessa alla Corte costituzionale e il giudizio va sospeso.