P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  322-bis del codice di procedura penale nella parte in  cui
 non  prevede che le parti ivi indicate possano proporre appello anche
 contro  le  ordinanze  in  materia  di  sequestro  conservativo,  con
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata alle parti in causa, al pubblico ministero e al presidente
 del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Firenze, addi' 24 dicembre 1997.
                          Il presidente: Monti
                                      Il giudice estensore: Monteverde
 98C0161