P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 322-bis del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che le parti ivi indicate possano proporre appello anche contro le ordinanze in materia di sequestro conservativo, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero e al presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 24 dicembre 1997. Il presidente: Monti Il giudice estensore: Monteverde 98C0161