Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 16 marzo 1995, n. 13), nella parte in cui non consente ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica la permanenza nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di componenti superiore a due a causa della sopravvenienza di figli. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0163