Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma,
 della  legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme
 per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
 degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  ai  sensi  dell'art.
 2,  secondo  comma,  della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione
 dei criteri generali  emanati  dal  CIPE  con  deliberazione  del  19
 novembre  1981)  (nel  testo  modificato  dall'art.  10  della  legge
 regionale  2  dicembre  1988,  n.  50  e  previgente  alle  ulteriori
 modifiche  introdotte  dall'art. 10 della l.r. 16 marzo 1995, n. 13),
 nella parte in cui non  consente  ai  fini  dell'assegnazione  di  un
 alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica  la  permanenza  nella
 graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima
 formazione  dei  nuclei  familiari  che,  pur  possedendo  gli  altri
 requisiti  richiesti  dalla  medesima  norma, risultino formati da un
 numero di componenti superiore a due a causa della sopravvenienza  di
 figli.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0163