P. Q. M.
   Visto  l'art.  23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
 non  manifestamente  infondata,  in  relazione   all'art.   3   della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 2751-bis del codice civile nella parte  in  cui  non  prevede  tra  i
 crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito
 del socio della cooperativa di produzione e lavoro;
   Sospende  il  procedimento e ordina la immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria di comunicare  la  presente  ordinanza  alle
 parti e di notificarla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
     Ferrara, addi' 19 dicembre 1997
                         Il presidente: Melluso
                                        Il giudice estensore: Carlesso
 98C0178