P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis del codice civile nella parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del socio della cooperativa di produzione e lavoro; Sospende il procedimento e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti e di notificarla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Ferrara, addi' 19 dicembre 1997 Il presidente: Melluso Il giudice estensore: Carlesso 98C0178