P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 d'ufficio dichiara la rilevanza nel presente procedimento e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 317, primo comma, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nei limiti e nei termini di cui in motivazione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti (p.m. imputati e parte civile), al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende la decisione sulla istanza di sequestro conservativo di cui trattasi. Trani, addi' 7 ottobre 1997 Il presidente: Delcuratolo I giudici: Gentili-Grillo 98C0180