P. Q. M.
   Visto  l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 d'ufficio dichiara
 la  rilevanza  nel  presente  procedimento   e   la   non   manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 317,  primo  comma,  in  relazione  agli  artt.  3,  24  e  97  della
 Costituzione, nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata, a cura della
 cancelleria, alle parti (p.m. imputati e parte civile), al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e comunicata ai  Presidenti  della  Camera
 dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Sospende  la  decisione  sulla istanza di sequestro conservativo di
 cui trattasi.
     Trani, addi' 7 ottobre 1997
                      Il presidente: Delcuratolo
                                             I giudici: Gentili-Grillo
 98C0180