P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. legge cost. 11 marzo 1953, n. 87 solleva
 d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  21,
 comma 2, del decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758,  per
 violazione  degli  artt. 3 e 7 della Costituzione, nella parte in cui
 non prevede che l'organo di vigilanza ammetta "obbligatoriamente"  il
 contravventore   a  pagare  in  sede  amministrativa  in  difetto  di
 imposizione di una prescrizione da parte di quest'ultimo;
   Ordina, per l'effetto, l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina,   infine,  che  il  presente  provvedimento  a  cura  della
 cancelleria  sia  comunicato  al  p.m.  e   notificato   alle   parti
 interessate  nonche'  al  Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Pistoia, addi' 5 dicembre 1997
           Il giudice per le indagini preliminari: Scarcella
 98C0194